1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti Condizioni Generali si applicano ai servizi di trasporto ferroviario di passeggeri, nel seguito denominati “eventi”, e di cose effettuati in ambito nazionale con i treni storici gestiti dalla Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane (di seguito Fondazione FS Italiane).
2. ITINERARI E PREZZI
Per essere ammesso al trasporto il viaggiatore deve essere in possesso di un biglietto valido per l’evento, la relazione, il treno, la classe o il servizio che utilizzerà, corrispondendo il prezzo previsto, secondo quanto stabilito da Fondazione FS Italiane ad ogni evento e riportato nel sito www.fondazionefs.it.
3. CANALI DI VENDITA E TITOLO DI VIAGGIO
3.1. Canali di vendita
I canali di vendita dei biglietti sono stabiliti in base ai singoli eventi e riportati nel sito www.fondazionefs.it.
I canali di vendita attivabili possono essere:
‐ Vendita “Canali Trenitalia”
- Vendita “Sottobordo”
I biglietti possono eccezionalmente essere acquistati prima della partenza del treno, ovvero a bordo, previo avviso al personale di bordo fino ad esaurimento dei posti disponibili e senza alcuna maggiorazione.
- Ufficio Prenotazioni
Fondazione FS si riserva di stabilire per alcuni eventi la possibilità di pre‐riservare i biglietti con modalità che verranno indicate sul sito: www.fondazionefs.it
3.2. Titolo di viaggio
Per i treni storici viene emesso un biglietto valido solo per il giorno ed il treno riportati sul biglietto stesso.
Non è richiesta la convalida del biglietto prima della partenza.
Sul biglietto sono normalmente esposte, oltre il logo della Fondazione FS Italiane e la partita IVA, le seguenti indicazioni:
1. la stazione di partenza e di arrivo;
2. data;
3. numero del treno;
4. vettura e posto (quando previsto);
5. l’itinerario;
6. la classe e la tariffa applicata;
7. il prezzo;
8. l’indicazione, per i biglietti nominativi, degli elementi atti a identificarne il legittimo possessore;
9. eventuali note e/o informazioni relative allo specifico evento.
Il biglietto deve essere esibito ad ogni richiesta del personale ferroviario e conservato fino all’uscita dalla stazione.
Per i titoli di viaggio nominativi e per quelli per i quali la riduzione di prezzo applicata impongano l’identificazione dell’avente titolo, è prescritta l’esibizione da parte del viaggiatore di un documento personale dʹidentificazione valido, a richiesta del personale di bordo o di altro incaricato al controllo L’informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile sul sito www.fondazionefs.it
4. RIDUZIONI
Non sono ammesse riduzioni al prezzo intero, incluse quelle previste in base al possesso di particolari carte commerciali o carte di libera circolazione.
Eʹ ammessa unicamente la riduzione spettante ai possessori di CARTA BLU: viene rilasciato un unico biglietto a prezzo intero valido per due persone.
Eventuali agevolazioni possono essere stabilite di volta in volta in base a specifiche valutazioni commerciali e comunicate sul sito www.fondazionefs.it.
5. MODIFICHE AL CONTRATTO DI TRASPORTO
5.1. Cambio del biglietto
Non sono ammessi il cambio e la modifica del biglietto.
5.2. Furto, smarrimento e deterioramento del biglietto
Nessun rimborso, sostituzione o duplicato viene emesso in caso di furto, smarrimento o deterioramento del biglietto.
6. RIMBORSI E INDENNITA’ PER RITARDO
6.1. Rimborso
6.1.1. Diritto al rimborso
Il viaggiatore può chiedere il rimborso di un biglietto per mancata effettuazione del viaggio secondo le seguenti condizioni:
- per mancata effettuazione del viaggio per fatto imputabile a Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana, Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane;
- per ordine dell’Autorità Pubblica;
- soppressione del treno;
- partenza ritardata superiore a 60 minuti (la mancata utilizzazione deve essere fatta constatare al personale di bordo nel momento in cui si verifica la circostanza che impedisce il viaggio);
- sciopero del personale delle Ferrovie dello Stato Italiane (dalla dichiarazione dello sciopero stesso e entro le 24 ore lavorative successive al termine);
- mancanza di posto disponibile nella classe di validità del biglietto (la mancata utilizzazione deve essere fatta constatare al personale di bordo nel momento in cui si verifica la circostanzache impedisce il viaggio).
Si rimborsa l’intero prezzo del biglietto.
Per mancata effettuazione del viaggio per rinuncia da parte del viaggiatore non è ammesso alcun rimborso.
6.1.2. Modalità di rimborso
La richiesta di rimborso può essere presentata da:
• il possessore del biglietto non nominativo;
• l’intestatario del biglietto nominativo o da considerare tale per gli elementi in esso contenuti;
• per le comitive, l’organizzatore del viaggio, il capo comitiva oppure, in caso di rimborso parziale, il singolo componente;
• i delegati dagli aventi diritto.
La richiesta di rimborso può essere effettuata presso tutte le biglietterie di stazione oppure presentata in forma scritta con le modalità previste da Trenitalia ed illustrate sul sito www.trenitalia.com
La richiesta di rimborso con contestuale restituzione del titolo di viaggio deve essere presentata entro sette giorni lavorativi dalla data di partenza del treno riportata sul biglietto.
Il viaggiatore in alternativa potrà optare per un bonus utilizzabile entro un anno dall’emissione inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo trenistorici@fondazionefs.it ed indicando tutti i dettagli del biglietto di cui si chiede il rimborso e le motivazioni della richiesta.
6.2. Indennità per ritardo
Nel caso di ritardo in arrivo nella stazione di destinazione indicata sul biglietto, il passeggero potrà chiedere un'indennità pari:
• il 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;
• il 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti.
Non sono riconosciute indennità di importo inferiore a € 4.00 e non sono riconosciute ai possessori di biglietti gratuiti.
Il viaggiatore non ha diritto all’indennità nei seguenti casi:
• se prima dell’acquisto del biglietto era informato del ritardo;
• se il ritardo nell’ora di arrivo prevista proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base ad un itinerario alternativo rimane inferiore a 60 minuti.
7. IRREGOLARITÀ ED ABUSI
Il viaggiatore deve essere in possesso di titolo di viaggio valido per la relazione, il treno, la classe ed il servizio che sta utilizzando ed osservare quanto previsto sulla sua utilizzazione. Nel caso d’inosservanza di tali obblighi il viaggiatore viene regolarizzato con il pagamento dell’importo dovuto e l’applicazione di importi aggiuntivi previsti a seconda della gravità dell’irregolarità commessa di cui ai punti successivi. Le penalità dovute a diverso titolo non si sommano ed il viaggiatore è tenuto al pagamento di un solo importo nella misura più elevata (è fatta eccezione per l’eventuale maggiorazione di prezzo per il mancato pagamento a bordo treno, che è sempre dovuta nei casi previsti).
7.1. Penalità
• Viaggio in classe superiore ‐ Il viaggiatore in possesso di biglietto di classe inferiore a quella occupata deve corrispondere la differenza a prezzo intero per tutto il percorso effettuato, più una penale di € 50,00.
• Mancanza del biglietto ‐ Biglietto scaduto ‐ Il viaggiatore che in corso di viaggio o all’arrivo risulta essere sprovvisto dei titoli di viaggio richiesti o esibisce gli stessi scaduti di validità è assoggettato al pagamento del prezzo intero dovuto più una penale di € 200,00. Se il viaggiatore si presta al pagamento immediato delle somme dovute al personale del treno, la penale è ridotta a € 100,00.
• Riduzione non spettante ‐ Chi si avvale di un biglietto a riduzione senza avervi titolo o non soddisfa alle condizioni previste per l’applicazione della riduzione stessa, è assoggettato al pagamento, per tutto il percorso indicato sul biglietto, della differenza rispetto al prezzo intero più una penale di € 50,00, salvo che non si tratti di abuso; in tal caso si applica quanto previsto al punto successivo.
• Abusi ‐ Nei casi di viaggi effettuati o che si tenti di effettuare con biglietti ceduti, contraffatti, alterati o riutilizzati ed anche quando il viaggiatore ricorra a sotterfugi per sottrarsi al pagamento del biglietto, è dovuto il pagamento dell’importo a prezzo intero per tutto il percorso del biglietto, più una penale pari a tre volte detto importo, con il minimo di € 200,00.
• I biglietti ceduti, contraffatti, alterati, nonché quelli abusivamente in possesso dei viaggiatori vengono ritirati.
• Pagamenti riguardanti viaggi collettivi e il trasporto dei bagagli nelle carrozze ‐ Le penali e i diritti si applicano per ogni biglietto, salvo le penali previste, per mancanza del biglietto o esibizione di biglietto scaduto e nel caso di abusi, che si applicano per ogni singolo viaggiatore.
7.2. Accesso a treni di differente tipologia
Il biglietto per i treni storici della Fondazione FS Italiane è valido esclusivamente per il treno e il giorno indicati, il possessore non può quindi accedere ad altre tipologie di treno (compresi i treni Regionali, treni di media e lunga percorrenza del servizio nazionale e treni di altre imprese ferroviarie).
8. BAGAGLI E PICCOLI ANIMALI
8.1. Bagagli
Il viaggiatore può portare con sé gratuitamente i bagagli a condizione che non contengano sostanze maleodoranti, nocive o pericolose (ai sensi del Regolamento in materia di trasporti internazionali per ferrovia delle merci pericolose ‐ RID ‐ e delle leggi e regolamenti nazionali vigenti quali materie ed oggetti esplosivi ed infiammabili, le materie soggette ad infiammazione spontanea, tossiche, infettanti, radioattive e corrosive), posti nello spazio messo a disposizione e non rechino disturbo o danno agli altri viaggiatori, non ostacolino le attività di servizio del personale ferroviario e non danneggino le vetture.
Nel caso in cui i bagagli rechino grave disturbo o danno, il proprietario sarà assoggettato al pagamento di una penalità di € 8,00 e dovrà comunque provvedere a sua cura a scaricarli alla prima stazione di fermata.
Salvo le eccezioni stabilite da Fondazione FS Italiane, sono comunque ammessi al trasporto, a determinate condizioni, materiali o macchinari che possono prevedere nella loro struttura o durante il loro funzionamento sostanze pericolose.
Possono inoltre essere considerate bagaglio le sostanze e gli articoli confezionati per la vendita al dettaglio e destinati ad uso personale e/o domestico, per esigenze sanitarie o per attività sportive o di svago.
Nel caso in cui il viaggiatore non rispetti queste disposizioni, dovrà corrispondere, a titolo di penalità, la somma di €200,00. Se il pagamento è effettuato entro il 15° giorno dalla data della notifica l’importo è ridotto a €100,00. Se il viaggiatore si presta al pagamento immediato delle somme dovute al personale del treno, la soprattassa è ridotta a € 50,00.
I bagagli e le altre cose trasportate con sé restano sempre ed esclusivamente sotto la custodia del viaggiatore.
8.2. Trasporto animali
E’ ammesso, salvo particolari eccezioni, il trasporto gratuito di cani, gatti ed altri piccoli animali domestici da compagnia.
In nessun caso gli animali ammessi nelle carrozze possono occupare posti destinati ai viaggiatori.
Qualora rechino disturbo agli altri viaggiatori il proprietario dell’animale, su indicazione del personale di bordo, è tenuto ad occupare altro posto eventualmente disponibile.
Per il trasporto dei cani, con eccezione del cane guida per non vedenti, è necessario il possesso di museruola e guinzaglio e del certificato di iscrizione all’anagrafe canina che deve essere esibito ad ogni richiesta del personale, nonché al momento dell’acquisto del biglietto ove previsto.
L’accompagnatore dell’animale ha l’obbligo di provvedere alla sorveglianza ed è responsabile di tutti i danni eventualmente prodotti dall’animale stesso.
9. VIAGGI DEI GRUPPI
La gestione commerciale dei gruppi viene stabilita e pubblicizzata a seconda dei singoli eventi sui canali ufficiali di Fondazione FS Italiane.
10. BICI AL SEGUITO
Il trasporto delle bici è ammesso solo sui treni storici in cui è presente in composizione un apposito carro attrezzato per il loro trasporto. La disponibilità di tale carro ed il relativo prezzo di trasporto sono pubblicizzati a seconda dei singoli eventi sui canali ufficiali di Fondazione FS Italiane.
Il personale di bordo può non consentire il trasporto di biciclette a bordo treno nel caso in cui tale trasporto possa pregiudicare il servizio ferroviario.
In caso di mancanza o irregolarità del biglietto per la bicicletta si applicano le stesse disposizioni previste per i biglietti di corsa semplice. Il supplemento bici non è rimborsabile.
Fondazione FS Italiane non assume responsabilità per la custodia delle bici caricate nel treno e non risponde per eventuali danni che venissero rilevati alle stesse.
11. INTERRUZIONI ‐ RITARDI ‐ SOPPRESSIONI
11.1. Avviso alla clientela
Le interruzioni di linea, le soppressioni di treni e i ritardi vengono portati a conoscenza del pubblico nei limiti del possibile, indicandone la durata presunta e comunicando gli eventuali mezzi sostitutivi.
11.2. Viaggi iniziati prima o dopo l’interruzione
Le persone in viaggio al momento dell’interruzione sono condotte a destinazione per un percorso alternativo senza aumento di prezzo in caso di utilizzo di treno o classe superiore rispetto al biglietto posseduto.
12. ASSISTENZA PER LE PERSONE A MOBILITA’ RIDOTTA E CON DISABILITA’
La particolare conformazione dei treni storici e la mancanza di posti attrezzati rendono fisicamente impossibile l’accesso e il trasporto delle sedie a rotelle o dispositivi simili.
Il servizio di assistenza a terra è garantito da Rete Ferroviaria Italiana con le modalità consultabili sul sito www.rfi.it o www.trenitalia.com alla voce assistenza viaggiatori a ridotta mobilità.
Il servizio di assistenza a terra viene garantito da RFI mentre Fondazione FS Italiane garantisce la vendita biglietti ed il servizio di assistenza a bordo dei treni.
Il servizio di trasporto può essere sottoposto alle seguenti limitazioni:
• se la conformazione delle carrozze del treno rende fisicamente impossibile l’accesso o il trasporto in sicurezza delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, il servizio di trasporto potrà essere rifiutato;
• Fondazione FS Italiane può richiedere che la persona con disabilità o a mobilità ridotta sia accompagnata da una persona in grado di fornirgli l’assistenza necessaria qualora non sia autosufficiente;
• nel caso di rifiuto del trasporto o nel caso di imposizione della persona di accompagnamento Fondazione FS Italiane fornisce, entro i 5 giorni lavorativi successivi, la risposta scritta con le motivazioni del diniego;
• nel caso in cui, al viaggiatore con mobilità ridotta già munito di biglietto, sia rifiutato il trasporto per le motivazioni anzidette, Fondazione FS Italiane garantirà il rimborso integrale del biglietto.
Roma, 16 febbraio 2021
Il Direttore della Fondazione FS Italiane
Ing. Luigi Cantamessa